Articolo 6-bis
Articolo 6-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 concernente "Codice dell'amministrazione digitale" introdotto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221
Art. 6bis - Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
- Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
- L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di& quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
- Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.
- Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini ei collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
Avviso legale
Il testi del provvedimento normativo sopra riportati non rivestono carattere di ufficialità e sono resi disponibili agli utenti al solo scopo informativo.
L'unico testo normativo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, che prevale in casi di discordanza.
Fonte
Potete trovare la versione corrente del provvedimento sul sito www.normattiva.it